L’IMPOSIZIONE ORDINARIA DELLE PERSONE FISICHE IN SVIZZERA, CANTON TICINO
- Introduzione
- Imposta sul reddito
- Utili in capitale da sostanza mobiliare privata (capital gain)
- Imposta sugli utili immobiliari
- Imposta alla fonte
- Imposta sulla sostanza (patrimoniale)
- Imposta di donazione e successione
- Imposizione del trust
- Introduzione
La Svizzera, rispetto ad altri paesi, goda di una imposizione delle persone fisiche vantaggiosa in ragione delle ridotte aliquote progressive che vengono applicate al reddito e al patrimonio. Facendo un confronto con i paesi membri dell’Unione Europea, la Svizzera, si posiziona tra i posti più favorevoli con un’aliquota massima sul reddito delle persone fisiche (redditi superiori al mezzo milione di Euro) non superiore al 40% in Canton Ticino. Godendo di ampia autonomia fiscale, i Cantoni determinano da sé le proprie aliquote applicabili al reddito. Il Canton Ticino, in rapporto con gli altri cantoni, si colloca in posizione mediana, ma sempre altamente competitivo rispetto alla maggior parte degli Stati esteri, confinanti e non.
La configurazione della Svizzera quale Stato federale, composto da 26 in Cantoni, si riflette anche nell’ambito della fiscalità. Sul piano concreto, le imposte vengono prelevate a livello di:
- Confederazione: la quale preleva l’IFD (Imposta federale diretta) sul reddito;
- Cantoni: i quali prelevano l’IC (imposta cantonale) sul reddito e l’imposta sulla sostanza;
- Comuni: i quali prelevano l’imposta comunale sul reddito e l’imposta sulla sostanza, in base ad un moltiplicatore comunale applicato sul totale dell’imposta cantonale.
Per stabilire dove un soggetto viene imposto, è necessario individuare il suo domicilio, ovvero il luogo in cui una persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.
Se, in taluni casi, sorgessero dubbi sulla determinazione del domicilio, vale la regola del centro degli interessi vitali e delle relazioni personali, ossia il luogo in cui il contribuente intrattiene le proprie relazioni familiari, personali, sociali ed economiche predominanti.
Occorre mettere in evidenza che, differentemente rispetto ad altri Paesi, in Svizzera sussiste il principio dell’imposizione della famiglia, per cui le coppie sposate costituiscono una unità economica.
Ciò significa che il reddito e la sostanza dei coniugi nonché dei partner registrati, che vivono legalmente e di fatto in comunione domestica, vengono cumulati qualunque sia il loro regime dei beni.
Questo ha incidenze anche sull’aliquota la quale, a parità di reddito, risulta essere inferiore rispetto a quella applicabile alle persone sole.
In data 8 marzo 2026, il popolo svizzero ha accettato l’introduzione dell’imposizione individuale dei coniugi (sulla base di due dichiarazioni fiscali) a livello federale. L’entrata in vigore è prevista per l’anno fiscale 2032 e dovrebbe essere accompagnata da rispettive modifiche delle leggi tributarie cantonali e municipali.
Parimenti verranno lanciate iniziative che mirano a correggere ( con specifico metodo di computo del carico fiscale per ogni coniuge anziché sulla base di due separate dichiarazioni fiscali) l’attuale imposizione pregiudizievole per i coniugi che, se approvate, saranno in contrasto con l’ esito del voto del 8 marzo scorso. Informeremo sugli sviluppi a tempo debito
Fatta questa premessa, le imposte dirette che gravano sulle persone fisiche domiciliate in Svizzera sono:
- Imposta sul reddito
Si tratta dell’imposta maggiormente conosciuta, che grava le persone fisiche, ed ha come oggetto quella che viene definita “la capacità economica” o “contributiva” del soggetto d’imposta.
Per la determinazione del reddito vengono presi in considerazione l’insieme dei proventi lordi percepiti, indipendentemente dalla loro fonte (provenienza dalla Svizzera o dall’estero, reddito da attività lucrativa indipendente o dipendente, reddito da capitali, ecc.), dal momento che la Svizzera applica il “worldwide taxation principle”.
Accanto ai redditi imponibili vi sono anche redditi esenti come (a titolo esemplificativo) i redditi relativi ad immobili o a stabili organizzazioni situati all’estero che vengono considerati esclusivamente per determinare l’aliquota d’imposta, l’incremento patrimoniale derivante da assicurazioni private di capitali soggette a riscatto (assicurazioni sulla vita), l’incremento patrimoniale derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale.
Per i dividendi sussiste una imposizione separata di favore. È difatti imposto il 70% del dividendo lordo riferibile a partecipazioni qualificate (pari almeno al 10 % del capitale sociale) in una società di capitali svizzera o estera. Dal reddito lordo possono di regola essere dedotte le spese occorse al suo conseguimento.
Vengono concesse inoltre deduzioni generali (ad es. deduzione per contributi assicurativi, per premi e contributi AVS/AI/IPG/AD, per contributi alla previdenza professionale e individuale, per interessi su debiti passivi privati fino a concorrenza di una cifra determinata, deduzioni per attività lucrativa di entrambi i coniugi ecc.) e deduzioni sociali (deduzione per figli, per coniugi, per persone bisognose a carico) in ragione anche della situazione familiare.
Il Ticino, ad esempio, è uno dei Cantoni con una deduzione per figlio tra le più generose.
Si noti che in data 28 settembre 2025 è stata approvata la riforma dell’imposizione della proprietà abitativa con l’abolizione del valore locativo e l’abolizione della deducibilità degli interessi passivi e dei costi di manutenzione. Questa riforma fiscale dovrebbe entrare in vigore il 01.01.2028.
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Come precisato poco prima, il reddito viene imposto a livello di Confederazione, di Cantone e di Comune, applicando delle aliquote progressive in misura del reddito imponibile. Questo può, di primo acchito, dare l’idea di essere un onere impositivo importante.
Per sfatare questa impressione si riportano gli esempi seguenti (meramente indicativi e non vincolanti per l’autorità fiscale) che riportano il carico fiscale del contribuente in base a differenti redditi netti imponibili.
Anno d’imposta: 2026 base calcolatori imposte 2025
Stato: Single / Coniugato
Comune: Lugano (moltiplicatore: 80%)
Coefficiente cantonale dal 01.01.2024: 100%
I calcolatori d’imposta per le persone fisiche sono disponibili al seguente link:
| Reddito netto
CHF (effettuate le deduzioni) |
100’000.- | 200’000.- | 400’000.- |
|---|
| Situazione | Single | Coniugato | Single | Coniugato | Single | Coniugato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imposta cantonale | 8’803.40 | 6’533.80 | 21’798.40 | 19’366.60 | 49’701.20 | 48’159.20 |
| Imposta comunale | 7’042.70 | 5’227.05 | 17’438.70 | 15’493.30 | 39’761.00 | 38’527.00 |
| Imposta federale diretta | 2’688.00 | 1’816.00 | 12’913.60 | 11’887.00 | 39’313.60 | 37’887.00 |
| Totale imposte | 18’534.10 | 13’576.85 | 52’150.70 | 46’746.90 | 128’775.80 | 124’573.20 |
| Aliquota % | 18.5343% | 13.5768% | 26.07536 % | 23.3734% | 32.1940% | 31.1435% |
- Utili in capitale da sostanza mobiliare privata (capital gain)
In Svizzera, quelli che sono gli utili in capitale conseguiti con l’alienazione della sostanza mobiliare privata, quali ad esempio titoli, dipinti, ecc., sono completamente esentati dall’imposta federale diretta sul reddito e dalle imposte cantonali e comunali sul reddito. Ciò alla condizione che gli utili realizzati non provengano da una attività svolta a titolo professionale-imprenditoriale (Cfr. Circolare n.36/2012 AFC).
- Imposta sugli utili immobiliari
Anche l’alienazione di sostanza immobiliare privata, ai fini dell’imposta federale diretta sul reddito è esente da imposizione; ma percepita a livello cantonale un’imposta speciale, detta TUI (imposta sugli utili immobiliari), sull’utile realizzato con l’alienazione.
Le aliquote dipendono dalla durata del possesso e variano da un 31% per un possesso inferiore all’anno fino ad un 4% laddove l’immobile sia stato detenuto per oltre 30 anni.
- Imposta alla fonte
I lavoratori stranieri che hanno dimora fiscale in Svizzera (con permesso B o L), coloro che sono domiciliati all’estero e che svolgono un’attività lavorativa in Svizzera come frontalieri, risiedendo sia entro che fuori dalla fascia di confine (permesso G), sono assoggettati in primis all’imposta alla fonte per i proventi della loro attività lucrativa dipendente. Ciò indipendentemente dall’ammontare del reddito da lavoro dipendente percepito.
Ai frontalieri domiciliati nella fascia estera di confine che svolgono attività lavorativa dipendente in Ticino, Vallese o Grigioni, si applica dal 1° gennaio 2024 il Nuovo Accordo sui frontalieri siglato tra Svizzera e Italia nel 2020 (già in vigore dal 1° luglio 2023) e che sostituisce il precedente Accordo datato 1974.
Oggetto dell’imposta alla fonte sono lo stipendio e tutti i compensi versati o riconosciuti al contribuente per la sua attività lavorativa quali, a titolo esemplificativo, le gratifiche, le provvigioni, i benefit aziendali, premi di anzianità, ecc. L’imposta alla fonte sul reddito da lavoro dipendente si sostituisce alle imposte prelevate secondo la procedura ordinaria e viene trattenuta mensilmente direttamente dal salario.
La base imponibile è determinata da tutti i proventi da lavoro lordi, senza riconoscere alcuna deduzione, poiché le aliquote delle imposte alla fonte sono già calcolate considerando delle deduzioni (contributi obbligatori, spese professionali, premi assicurativi e deduzioni per figli) in maniera forfettaria.
I residenti in Svizzera, qualunque sia il reddito assoggettato alla fonte, sono obbligati alla imposizione ordinaria ulteriore se conseguono nel corso dell’anno civile redditi d’altra fonte e/o possiedono sostanza mobile o immobile.
- Imposta sulla sostanza (patrimoniale)
L’imposta sulla sostanza riveste una connotazione sussidiaria rispetto all’imposta sul reddito (che è l’imposta principale in tutti i cantoni). Essa viene prelevata -contestualmente all’imposta sul reddito- sia dai cantoni che dai comuni (applicando all’imposta cantonale base un moltiplicatore definito da ogni singolo comune), ma non viene riscossa dalla Confederazione.
L’imposta è dovuta dalle persone illimitatamente imponibili (ossia con legame di natura personale dovuto al domicilio o alla dimora in un determinato luogo) sulla sostanza complessiva, e comprende tutti i beni e i diritti di cui sono proprietari o usufruttuari. Vi rientra, quindi, sia la sostanza mobiliare, ovunque situata, che quella immobiliare, limitatamente ad immobili ubicati in Svizzera.
Essa è dovuta anche dalle persone limitatamente imponibili che, pur avendo il domicilio fuori Cantone o fuori Svizzera, hanno, con lo stesso, un legame di natura economica derivante dal possesso di sostanza immobiliare o aziendale. In questo caso, sostanza è valutata al valore venale e la base imponibile verrà determinata al netto delle relative deduzioni (deduzioni dei debiti e sociali).
In seguito all’introduzione in Ticino delle nuove aliquote dal 2020, alla sostanza netta sono applicate aliquote progressive da 1°/oo a 3°/oo fino a patrimoni di CHF 1’380’000, e un’aliquota proporzionale fissa del 2,5 ‰ per patrimoni superiori.
Anche all’imposta cantonale sulla sostanza si aggiunge l’imposta comunale, determinata applicando all’imposta cantonale- il rispettivo moltiplicatore comunale.
Anno fiscale 2026
Stato civile: single/coniugato
Comune: Lugano 80%
Cantone: coefficiente 100%
| Patrimonio imponibile netto
(post deduzioni) |
Single o coniugato | Single o coniugato | Single o coniugato |
|---|---|---|---|
| Patrimonio imponibile in Svizzera | 150’000.- | 500’000.- | 4’000’000.- |
| Patrimonio globale (CH e estero) | 500’000.- | 1’000’000.- | 12’000’000.- |
| Totale imposta patrimoniale | 491.40 | 2’079 | 18’000.- |
| Aliquota fiscale | 3.27 %o | 4.16%o | 4.5%o |
- Imposta di donazione e successione
Successioni e donazioni non partecipano alla determinazione del reddito del contribuente, ma vengono colpite da un’imposta separata.
Nella maggior parte dei cantoni svizzeri, tali liberalità e incrementi patrimoniali mortis causa sono fiscalmente irrilevanti (e pertanto non sono imposti) se avvengono in linea retta (tra ascendenti, discendenti) o collaterale verso coniugi.
Dal 01.01.2024 e di seguito alla riforma fiscale cantonale implementata con effetto 01.01.2024, di seguito due importanti riduzioni di aliquota:
- Terzi: dal 41% al 35%;
- conviventi, figli di conviventi e figli adottivi: dal 41% (fino al 31 dicembre 2023) al 15,5% (dal 1° gennaio 2024);
Per quanto riguarda l’imposta di donazione e successione in ambito internazionale, rimandiamo all’articolo “EU succession regulations” e “fiscalità successioni con l’Italia” fruibili nella presente sezione del sito.
Quanto finora esposto vale per coloro che optano la procedura di imposizione ordinaria. Accanto ad essa bisogna menzionare la procedura di imposizione “secondo il dispendio” o “forfettaria”, accordabile ai c.d. “globalisti” dietro presentazione di specifici “ruling”, e per la cui trattazione si rimanda all’articolo dedicato nella presente sezione del sito.
- Imposizione del Trust
In seguito ad un fervido iter legislativo si è di recente assistito al riconoscimento dell’istituto del Trust da parte della Svizzera.
La Divisione delle Contribuzioni del Canton Ticino ha inteso riconoscere al Settlor o, a seconda dei casi, ai beneficiari (se soggetti fiscali residenti) l’assoggettamento alle imposte in Svizzera per ciò che attiene il patrimonio e i redditi del Trust, in base al principio della trasparenza fiscale.
La prassi amministrativa ha ulteriormente contribuito all’insediamento in Svizzera, e in Canton Ticino in particolare, delle attività dei Trustees, avendo riconosciuto come imponibili solo gli onorari da questi fatturati, mentre il patrimonio in Trust ed i relativi redditi sono esenti in Canton Ticino in capo al Trustee.
Difatti, è presa in considerazione non la localizzazione degli assets che formano il patrimonio del Trust, ma la residenza fiscale del Settlor e/o dei beneficiari, in dipendenza del fatto che si tratti di un trust revocabile o irrevocabile e se discrezionale o “fixed interest”.
Il principio in base al quale un Settlor fiscalmente residente in Svizzera continua ad essere imposto sulla sostanza e sui redditi degli assets che ha apportato in un trust irrevocabile e discrezionale o in un trust revocabile, non si applica se il Settlor è invece residente estero nel momento in cui istituisce il Trust irrevocabile, anche se successivamente si trasferisce in Svizzera.
D’altro canto, l’istituzione da parte di un settlor, fiscalmente residente in Svizzera, di un trust irrevocabile e “fixed interest” con beneficiari individuati nei propri discendenti diretti residenti fiscali esteri al momento delle distribuzioni, può essere un’ipotesi di pianificazione successoria da prendere in considerazione.
Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento degli argomenti sopra trattati
I contenuti del presente documento non possono essere intesi come espressione di un parere, ma hanno carattere esclusivamente informativo e di aggiornamento. Il lettore che desidera utilizzare le suddette informazioni è tenuto a consultare un professionista al fine di assicurare l’adempimento delle obbligazioni legali e tributarie previste dalla normativa del proprio paese di residenza. Steimle & Partners Consulting SA declina qualsiasi responsabilità per ogni eventuale danno diretto, indiretto, incidentale e consequenziale a un’azione o omissione legata all’uso, proprio o improprio delle informazioni contenute nel presente documento. Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento degli argomenti sopra trattati.
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