LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI FISCALI TRA GLI STATI UNITI E LA SVIZZERA: ATTUAZIONE DI UNO SCAMBIO AUTOMATICO RECIPROCO SECONDO IL MODELLO FATCA
Nel settembre 2019 è entrato in vigore il Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) tra la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti (siglata nel 1996) e che introduce lo scambio di informazioni su richiesta incluse le “domande raggruppate” in materia fiscale che non fanno distinzione tra sottrazione d’ imposta e frode fiscale.
Ambedue gli stati possono ora scambiare, a partire dal settembre 2019, informazioni di interesse tributario che potrebbero essere rilevanti ai fini dell’applicazione delle disposizioni convenzionali stesse nonché delle rispettive leggi fiscali nazionali, su tutte le imposte, a condizione che la tassazione non ne risulti contraria alla convenzione stessa. Ciò è conforme allo standard internazionale per lo scambio di informazioni su richiesta, che la Svizzera già applica con un centinaio di Stati e Territori (secondo l’art. 26 del modello OCSE). La reciprocità affermata dal trattato è un nuovo passo importante nelle relazioni fiscali tra i due paesi che ha visto in passato soccombere la Svizzera a innumerevoli e unilaterali richieste statunitensi.
L’ entrata in vigore del Protocollo è retroattiva al 23 settembre 2009: per fatti risalenti al massimo fino a tale data gli Stati Uniti potrebbero attivare domande di informazioni individuali e per fatti risalenti al massimo al 30 giugno 2014 per domande raggruppate nell’ambito dell’accordo Fatca. Nel 2014 la Svizzera aveva infatti già stipulato l’accordo FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) con gli Stati Uniti, che prevede un invio automatico di informazioni agli Stati Uniti con modalità a senso unico, esclusivamente da parte dalla Svizzera (in conformità al modello 2 di scambio unilaterale Fatca).Ora grazie al Protocollo di modifica della CDI gli Stati Uniti potranno attivare domande di gruppo per quei casi di clienti americani di banche svizzere che non hanno acconsentito alla propria banca di trasmettere i loro dati agli Stati Uniti oppure per client qualificati come “leavers”.
Da parte Svizzera l’Amministrazione fiscale federale e dei Cantoni possono ora presentare domande di informazioni per uso fiscale all’ amministrazione statunitense per contribuenti svizzeri con presunti averi e redditi finanziari negli Stati Uniti non dichiarati e ciò per fatti risalenti fino al 23 settembre 2009.
Ciò potrà avvenire sia per richieste con identificazione del soggetto fiscale svizzero, sia conformemente alle domande raggruppate il cui criterio essenziale non è l’identificazione del contribuente, ma lo schema comportamentale utilizzato dai contribuenti svizzeri, clienti di istituti finanziari statunitensi.
Per molti anni l’amministrazione fiscale svizzera è stata oggetto di molteplici procedure di richiesta di informazioni (individuali e “raggruppate”) da parte statunitense e la rinnovata CDI, come ratificata tra i due stati, permette ora all’autorità svizzera, per la prima volta, di ottenere informazioni rilevanti per l’accertamento tributario, in relazione ad averi finanziari depositati negli USA e presumibilmente occultati all’amministrazione svizzera.
Il 27 giugno 2024 la Svizzera e gli Stati Uniti hanno firmato a Berna un nuovo accordo FATCA incentrato sulla modifica del modello di scambio unilaterale FATCA 2 in un sistema bilaterale modello 1, in quanto attualmente. la Svizzera fornisce agli Stati Uniti dati sui conti finanziari su base unilaterale. In futuro, riceverà anche le informazioni corrispondenti dagli Stati Uniti nell’ambito di uno scambio automatico di informazioni conformemente al modello 1.
Lo scambio bilaterale di informazioni dovrebbe essere applicato a partire dal 2027.
Le nostre amministrazioni fiscali Federali e Cantonali faranno da un lato ben uso della loro facoltà di richiedere agli Stati Uniti lo scambio di informazioni, sia individuale, sia raggruppato. Dall’altro lato uno scambio di informazioni automatico e reciproco non tarderà ad entrare in vigore. Il contribuente svizzero, soggetto individuale o societario, che avesse omesso di adempiere ai suoi obblighi tributari svizzeri per quanto attiene a beni finanziari detenuti negli USA (e loro redditi) farà bene ad attivarsi quanto prima con una procedura di autodenuncia esente da pena sulla scorta delle basi legali previste dalla legislazione svizzera.
Per ulteriori informazioni siamo volentieri a disposizione.
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