L’IMPOSIZIONE SUL DISPENDIO IN SVIZZERA, CANTON TICINO
- Introduzione
- Determinazione del reddito presunto sottoposto a tassazione
- Misure per assicurare l’imposizione sul dispendio ai propri figli
- Imposizione della sostanza/patrimonio
- Il calcolo di controllo annuale
- L’imposizione globale “modificata”
- Imposte e oneri sociali non coperte dall’ imposizione sul dispendio
- Passaggio all’ imposizione ordinaria
- Introduzione
Per i soggetti con elevato patrimonio estero e importanti redditi di fonte estera che vogliono fare della Svizzera, rispettivamente del Canton Ticino, il loro paese di residenza, vi è la possibilità di essere imposti per redditi e sostanza attraverso un’imposizione semplificata forfettaria che si basa sul dispendio (chiamata anche imposizione forfettaria o globale).
Oltre alle norme che troviamo nelle rispettive leggi tributarie (legge tributaria e legge sull’imposta federale diretta) il 24 luglio 2018 è stata emanata una nuova circolare, la nr. 44, che va ad abrogare la previgente, ossia la nr. 9 del 1993. Oggetto delle nuove disposizioni è specificare l’applicazione della normativa relativamente all’imposta federale diretta.
Affinché una persona possa essere ammessa a beneficio della tassazione sul dispendio devono essere rispettati, cumulativamente, determinati requisiti, quali:
- Non essere cittadino svizzero: coloro i quali posseggono la doppia cittadinanza non vengono considerati stranieri e, dunque, non possono optare per la tassazione globale, ma gli verrà applicata quella ordinaria, così come non è ammessa per i coniugi dei quali uno solo è cittadino svizzero (entrambi i coniugi devono, quindi essere cittadini stranieri);
- Limite di età: per i cittadini di Stati EU/AELS non sussiste alcun limite di età, mentre per i cittadini di Stati non EU/AELS vi possono essere delle limitazioni o requisiti ulteriori (si veda l’articolo (Relocation for NON EU citizens.pdf)
- Fare della Svizzera il proprio stato di residenza, per la prima volta o dopo un’assenza di almeno 10 anni[1];
- Non esercitare in Svizzera alcuna attività lavorativa o, in senso lato, imprenditoriale. Questo requisito deve essere soddisfatto da entrambi i coniugi.
[1] Si specifica che il frontaliere titolare di un permesso G che intendesse trasformare il suo permesso G in permesso di dimora B ha diritto di chiedere d’essere imposto secondo il regime del dispendio, in quanto (come frontaliere) non era stato tassato illimitatamente.
- Determinazione del reddito presunto sottoposto a tassazione
L’ imposizione del reddito presunto del contribuente considera di principio le spese annuali sostenute per il suo sostentamento e quello dei familiari che vivono nella stessa economia domestica, e ciò su base mondiale. L’ammontare del reddito presunto da sottoporre a tassazione può d’altronde anche essere determinato da altri parametri che vengono qui di seguito riportati. Il reddito (presunto) imponibile quindi, viene determinato sulla base del valore superiore risultante dai seguenti parametri:
- Per i contribuenti che hanno un’economia domestica propria, un importo corrispondente al settuplo della pigione annua o del valore locativo fissato dall’autorità fiscale;
- Per gli altri contribuenti: un importo corrispondente al triplo del prezzo della pensione annua per il vitto e l’alloggio al luogo di dimora.
- Somma del dispendio annuale come elencato in apposito formulario (introdotto da tutti i Cantoni con l’anno fiscale 2022) senza giustificativi che comprovano le singole voci di dispendio.
La base minima di reddito imponibile a livello cantonale a partire dal 01.01.2026 è di CHF 435’000 per i cittadini di uno degli stati EU/AELS.
Aggiustamento annuale dell’indice nazionale dei prezzi al consumo: la base del reddito imponibile può essere adeguata, per ogni periodo fiscale, almeno alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo nella misura prevista dall’articolo 39 della legge fiscale cantonale e dall’articolo 39 della legge fiscale federale. Per l’anno fiscale 2026, l’aumento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo è dello 0,068%.
Il calcolo dell’imposta (rispettivamente le aliquote) segue il reddito imponibile come sopra determinato.
- Misure per assicurare l’imposizione sul dispendio ai propri figli
L’autorità fiscale ticinese ha recentemente introdotto una prassi che permette, a determinate condizioni e con un incremento di CHF 54’300 (indicizzati) del reddito imponibile dei genitori per ogni figlio/figlia agli studi, di assicurare loro la futura imposizione sul dispendio anche una volta terminati gli studi. In questo articolo spieghiamo le ragioni, i requisiti e l’applicazione di tale prassi.
L’applicazione della prassi qui illustrata per contribuenti che si avvalgono dell’imposizione sul dispendio comporta un importante valore aggiunto per nuclei famigliari che si sono durevolmente stabiliti in Ticino con figli agli studi (o intendono attuare una migrazione in Svizzera-Ticino) e con una prospettiva di una successione o anche anticipazione a loro del patrimonio famigliare esente da imposizione per trapasso successorio o per donazione essendo beneficiari i propri discendenti diretti.
Potendo assicurare i benefici dell’imposizione sul dispendio anche per i propri figli, se residenti in Svizzera al termine degli studi, vengono tutelati i patrimoni e i redditi famigliari nel passaggio generazionale che, in caso di imposizione ordinaria dei figli beneficiari del patrimonio, risulterebbero in elevati carichi fiscali evitabili con l’imposizione sul dispendio.
- Imposizione della sostanza/patrimonio (solo a livello cantonale/comunale)
In seguito alla modifica della legge tributaria del Canton Ticino, avvenuta nel gennaio 2016, oltre che sul reddito, viene prelevata una maggiorazione di imposta equivalente all’ imposta sulla sostanza imponibile pari al quintuplo del reddito imponibile calcolato in base ai criteri sopra menzionati (il minimo di sostanza imponibile per il Canton Ticino risulta essere pertanto CHF 2’175’000, ovvero il quintuplo del minimo di reddito imponibile di CHF 435’000).
L’onere fiscale complessivo minimo di cui ai punti 2 e 3 ammonta a circa CHF 148’000 per le coppie sposate nel comune di Lugano con una base imponibile di CHF 435’000 e a ca CHF 152’000 per i soggetti fiscali non sposati.
- Il calcolo di controllo annuale
L’imponibile così determinato viene sottoposto annualmente al cosiddetto “calcolo di controllo”, ovvero viene confrontato con la sommatoria data:
- Dai redditi di fonte svizzera da immobili siti in Svizzera e da beni mobili e immateriali qualificati come svizzeri;
- Dalla sostanza immobiliare Svizzera nonché beni mobili e immateriali qualificati come svizzeri;
- Dai redditi di fonte estera per i quali si opti per l’applicazione dello sgravio convenzionale delle imposte estere alla fonte, ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni come in vigore con la Svizzera.
Per sostanza mobiliare Svizzera e redditi di fonte svizzera si intendono più precisamente:
- Sostanza mobiliare Svizzera come conti correnti bancari aperti in Svizzera in qualsiasi valuta, titoli di emittenti o debitori svizzeri ovunque depositati, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare, e relativi proventi;
- Metalli e pietre preziose depositate in Svizzera (ad esempio in cassette di sicurezza);
- Diritti d’autore, brevetti e diritti immateriali analoghi esercitati in Svizzera e relativi proventi;
- Assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera.
Occorre mettere in evidenza che il patrimonio qualificato come svizzero non viene imposto a livello cantonale e comunale in forma separata ma l’ imposizione cantonale che ne deriva ( sia per la sostanza sia per eventuali redditi svizzeri) viene riqualificata quale reddito imponibile e se tale reddito dovesse essere inferiore al reddito determinante per l’ imposizione sul dispendio il contribuente non subirebbe un aggravio impositivo oltre a quello dell’ imposizione sulla base del reddito annuale come definito con l’ Amministrazione fiscale.
- L’imposizione globale “modificata”
Per alcuni stati (Canada, Germania, Belgio, Austria, Italia, Norvegia e USA), con cui la Svizzera ha concluso delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, i contribuenti imposti secondo il dispendio non hanno, però, diritto ai relativi benefici convenzionali. Questo perché per tali Convenzioni una persona non è considerata residente ai fini fiscali se non viene assoggettata ordinariamente su tutti i redditi che la Convenzione con gli stati menzionati assegna per imposizione alla Svizzera.
Nel caso in cui, quindi, il contribuente disponga di redditi che hanno la loro fonte negli Stati sopra menzionati, si dovrebbe optare per la cosiddetta “globale modificata”. In questo caso potrà:
- Avvalersi dell’esenzione totale o parziale dell’imposta estera riscossa alla fonte o del suo rimborso da parte degli stati sopra menzionati;
- Beneficiare parzialmente e nei limiti imposti dalle norme fiscali del computo dell’imposta estera residua e irrecuperabile sull’imposta svizzera dovuta.
Optando per tale regime di “globale modificata”, quindi, il contribuente acconsente che siano resi imponibili, oltre agli elementi di estrazione svizzera, tutti i redditi provenienti dai singoli Stati sopra menzionati con l’aliquota ordinaria massima relativa al reddito complessivo. Avrà, così, diritto all’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni e gli verrà riconosciuta, di principio, la residenza fiscale Svizzera.
7. Imposte e oneri sociali non coperte dall’ imposizione sul dispendio
L’imposizione globale/sul dispendio non esonera il contribuente dalla:
- Imposta di successione o donazione;
- TUI (tassa sugli utili immobiliari);
- Imposta cantonale sugli immobili.
Se non si è raggiunta l’età pensionabile di 65 anni, il contribuente al beneficio dell’imposizione forfettaria è tenuto al pagamento degli oneri sociali AVS, ovvero, ai contributi per l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, che rappresentano il pilastro centrale della previdenza sociale svizzera.
E’ inoltre obbligatorio stipulare un’ assicurazione di malattia e infortunio privata con un istituto assicurativo svizzero.
Le autorità svizzere concedono la possibilità di svolgere una limitata attività lavorativa dipendente o anche indipendente all’estero (circa 25-40%). È fondamentale però risiedere in Svizzera per una durata superiore ai 6 mesi all’anno e avere il centro vitale degli interessi in Svizzera.
Nel caso di attività lavorative limitate all’estero superiori al 25% in territorio EU/EFTA, secondo le convenzioni di sicurezza sociale applicabili tra Svizzera e Stati EU/EFTA (Regolamento (CE) n. 883/2004 e Regolamento (CE) n. 987/2009), il contribuente ha la possibilità di essere assicurato per i contributi di sicurezza sociale nello Stato estero. Così facendo e per evitare un doppio carico contributivo in due diversi Stati, il contribuente può richiedere un certificato A1 nello Stato estero e presentarlo alle autorità competenti elvetiche per ricevere un’esenzione dagli oneri sociali svizzeri (AVS).
Considerando i presupposti sopra accennati, il contribuente può allo stesso tempo svolgere un’attività lavorativa (anche se limitata) all’estero, evitare importanti oneri assicurativi in Svizzera e beneficiare dell’imposizione sul dispendio.
Sempre secondo i regolamenti europei sulla sicurezza sociale sopracitati, quando un individuo (e i suoi familiari) risiede in Svizzera ma lavora all’estero in uno Stato EU/EFTA, generalmente possiede un’assicurazione sanitaria in quest’ultimo Stato.
In tali situazioni, se le condizioni sono rispettate, è possibile richiedere un certificato S1 alle autorità estere competenti che permette di rimanere iscritti all’assistenza sanitaria esistente e di ricevere un’esenzione dall’assicurazione malattia obbligatoria elvetica presentando lo stesso certificato alle autorità svizzere.
In questo modo, un contribuente globalista può ricevere le necessarie cure negli istituti sanitari svizzeri, evitando di dover sottoscrivere un’assicurazione malattia in Svizzera e pagare ingenti premi assicurativi.
- Passaggio all’ imposizione ordinaria
L’imposizione sul dispendio, fin qui esposta, rappresenta una possibilità per il cittadino straniero che adempie le condizioni sopra menzionate. Lo stesso, può, infatti, scegliere se essere imposto secondo questa procedura oppure secondo la procedura ordinaria. Tale scelta deve essere espressa chiaramente al suo arrivo in Svizzera, rispettivamente nel Canton Ticino. A seconda dell’opzione scelta si registreranno conseguenze differenti che bisogna tenere in considerazione.
Optando per l’imposizione globale egli potrà, infatti, in qualsiasi momento, passare alla tassazione ordinaria mentre non è possibile il contrario.
Facendo valere la richiesta per la tassazione ordinaria, quindi, non potrà più “tornare indietro” e resterà soggetto alla stessa fintantoché la sua residenza fiscale rimarrà in Svizzera.
Sorge spontanea la domanda, quali siano i motivi che dovrebbero spingere un cittadino estero ad optare per una procedura impositiva piuttosto che per l’altra.
L’ imposizione sul dispendio si dimostra essere una positiva scelta laddove:
- Il contribuente voglia preservare la privacy, relativamente al proprio patrimonio mondiale e agli elementi di reddito percepiti;
- La pressione fiscale si rivela essere minore rispetto a quella derivante dalla imposizione ordinaria;
- Non vi siano, o siano poco rilevanti, redditi di fonte svizzera ovvero sostanza ubicata in Svizzera rispetto alla sommatoria degli elementi di patrimonio e di reddito “worldwide”;
- Vi siano importanti redditi di fonte estera e vi sia ingente sostanza situata all’estero. Questo vale anche per la “globale modificata” allorquando questi redditi e sostanza non provengano da uno o più degli stati convenzionati (Canada, Francia, Germania, Belgio, Austria, Italia, Norvegia e USA);
- Il contribuente voglia avvalersi di una dichiarazione d’imposta semplificata.
Viceversa, scegliere di essere imposti ordinariamente può essere una valida alternativa:
- Quando il carico fiscale su tutti i redditi su base mondiale si rivela essere minore;
- Per poter far valere illimitatamente crediti d’imposta (cosiddetto computo globale d’imposta) per imposte alla fonte estere residue e non ricuperabili per redditi percepiti da Stati esteri;
- Per l’applicazione, senza esclusioni degli sgravi convenzionali così come previsti dalle Convenzioni contro la doppia imposizione;
- Per persone che desiderano acquisire la cittadinanza svizzera (esse perdono in ogni caso il beneficio della imposizione sul dispendio);
- Quando si vuole iniziare un’attività lucrativa-imprenditoriale o comunque lavorativa in Svizzera.
A seconda della procedura scelta è importante sottolineare anche il differente carico documentale al quale è sottoposto il contribuente. Scegliendo l’imposizione ordinaria quest’ultimo deve, infatti, produrre una documentazione esaustiva, atta a provare le varie fonti e l’ammontare di reddito ovunque percepito nonché i possedimenti mobiliari e immobiliari ovunque posseduti.
Aderendo, invece, alla imposizione secondo il dispendio la documentazione da produrre è molto più limitata (fatto salvo la compilazione e la documentazione da produrre per il calcolo di controllo annuale), comportando, questo, un onere minore per il contribuente.
Valutare l’opportunità di aderire all’imposizione secondo il dispendio, ovvero, di passare a quella ordinaria è, in ogni caso, oggetto di pianificazione fiscale per la quale si suggerisce di avvalersi di un consulente fiscale.
Per ulteriori informazioni siamo volentieri a disposizione.
I contenuti del presente documento non possono essere intesi come espressione di un parere, ma hanno carattere esclusivamente informativo e di aggiornamento. Il lettore che desidera utilizzare le suddette informazioni è tenuto a consultare un professionista al fine di assicurare l’adempimento delle obbligazioni legali e tributarie previste dalla normativa del proprio paese di residenza. Steimle & Partners Consulting SA declina qualsiasi responsabilità per ogni eventuale danno diretto, indiretto, incidentale e consequenziale a un’azione o omissione legata all’uso, proprio o improprio delle informazioni contenute nel presente documento. Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento degli argomenti sopra trattati.
Potrebbe interessarti anche..
Trasferirsi in Svizzera: il trattamento fiscale dei prodotti previdenziali, delle pensioni svizzere e delle assicurazioni sulla vita
TRASFERIRSI IN SVIZZERA: IL TRATTAMENTO FISCALE DEI PRODOTTI PREVIDENZIALI [...]
Autodenuncia esente pena di proprietà immobiliari in Stati dell’Unione europea nonché di averi finanziari detenuti negli Stati Uniti
Febbraio 2026 - Scarica il documento
Radicale riforma dell’imposizione della proprietà abitativa in Svizzera
RIFORMA DELL’IMPOSIZIONE DELLA PROPRIETÀ ABITATIVA: POTENZIALE INTRODUZIONE DI UN’IMPOSTA [...]